REGOLAMENTAZIONE
E DEONTOLOGIA
- Codice deontologico, ovvero l'etica della psicologia
CODICE DEONTOLOGICO
- Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
nell'adunanza del 27-28 giugno 1997
Capo I - Principi generali
Articolo1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli
iscritti all'Albo degli psicologi.Lo psicologo è tenuto alla loro
conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare.
Articolo 2
L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico,
ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità
ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto
previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n.
56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo,
del gruppo e della comunità.In ogni ambito professionale opera
per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi
e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.Lo
psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante
dal fatto che,nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente
nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione
ai fattori personali, sociali,organizzativi, finanziari e politici, al
fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti
e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.Lo psicologo
è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili
dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità,
il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia
di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni
e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera
discriminazioni in base a religione, etnia,nazionalità, estrazione
sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,orientamento sessuale,
disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando
tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli
stessi.Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione
presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti,
con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli
cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario
ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano,
lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente
nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza
ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito
adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.Lo psicologo
impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti
ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente
e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice, e, in assenza ditali condizioni, informa il proprio Ordine.Lo
psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione;
è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.Nella collaborazione
con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale
nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di
ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché
nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche
in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità
di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,all'occorrenza,
le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali
solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita
dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo
di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con
esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare
adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo
consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico
e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.
Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà
di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell'
ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente
e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo
psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero
della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione
all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età
o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro
consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale
o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado
di comprendere la natura della collaborazione richiesta.Deve essere tutelato,
in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità
ed all'anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento
degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare
loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto
non rivela notizie,fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate
o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è
venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.Lo psicologo
può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale,
anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta,
comunque, l'opportunità di fare uso ditale consenso, considerando
preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo
limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione
del proprio rapporto professionale,ai fini della tutela psicologica del
soggetto.Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di
derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza,
qualora si prospettino gravi pericoli perla vita o per la salute psicofisica
del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è
tenuto ad in informare,nella fase iniziale, circa le regole che governano
tale intervento.È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario,
i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale,lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate
ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo
da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso
la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di
qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale
documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi
alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto
da norme specifiche.Lo psicologo deve provvedere perché, in caso
di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un
collega ovvero all'Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla
costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la
realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché
sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da
parte del cliente e/o del paziente, de professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione
e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della
specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni
contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo
psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per
i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è
tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento
riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione
stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.È
fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia,
ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente,e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene
al compenso professionale.In ambito clinico tale compenso non può
essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale;
in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe
ordinistiche, minime e massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all'individuo,al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano
essi utenti o committenti,informazioni adeguate e comprensibili circa
le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse,
nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.Pertanto,
opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.Se
la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo,
dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione
di cui dispone.Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa
i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza,
se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano
recare ad essi pregiudizio.Nella comunicazione dei risultati dei propri
interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare
tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di
assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza,
anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura
di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla
cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
che possano interferire con l'attività professionale o comunque
arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.Costituisce
grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno
psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto
o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare
di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave
violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del
rapporto professionale.Allo psicologo è vietata qualsiasi attività
che, in ragione del rapporto professionale,possa produrre per lui indebiti
vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale,
ad esclusione del compenso pattuito.Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di
tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione
che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di
cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente,
subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà
genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di
cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale
nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad
informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.Sono
fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità
legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale
su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le
finalità dell'intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza.Lo psicologo appoggia
e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività,quale
che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica,
vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche
e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla
comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione
per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è
tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi
relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti
a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro
decoro e della loro reputazione professionale.Costituisce aggravante il
fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi
in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine
competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze.Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario
della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze,
lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad
altro professionista.
Articolo 38
Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze
in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo
psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi
del decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare
il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia
di pubblicità,lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso,
la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale
devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà
scientifica e di tutela dell'immagine della professione.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine
degli psicologi l' "Osservatorio permanente sul Codice Deontologico",
regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con
il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei
Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile
a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale
dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico.
Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge
18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi
dell'art. 28,comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
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